Detrazione fiscale al 65% per schermature solari
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 diverse tipologie di detrazioni fiscali e incentivi riguardanti gli interventi per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici: nel primo caso è possibile detrarre nella dichiarazione IRPEF il 50% delle spese sostenute e nel secondo il 65% dei costi.
Questi ecobonus sono stati prorogati fino al 2021 se gli interventi vengono realizzati nei condomini e l’importo detraibile ammonta anche al 70% per lavori che migliorano l’efficienza energetica di almeno un quarto della superficie oppure al 75% se le prestazioni raggiunte sono particolarmente rilevanti.
A differenza di quanto si pensa comunemente, anche l’installazione di schermature solari nel giardino, sul balcone, sul terrazzo oppure sulle finestre consente di migliorare il comfort abitativo e di ridurre i consumi energetici. Infatti in questo modo si evita che i caldi raggi solari estivi penetrino negli ambienti interni dell’abitazione, li surriscaldino e rendano necessario un funzionamento prolungato di ventilatori oppure di condizionatori per abbassare la temperatura delle stanze. Di conseguenza montare questi elementi negli spazi esterni della propria casa consente di ridurre le spese per le bollette energetiche e di migliorare la vivibilità sia degli ambienti indoor che di quelli outdoor. Per questo motivo gli ecobonus riguardano anche l’acquisto e l’installazione delle schermature solari in edifici esistenti: in commercio esistono numerose tipologie di soluzioni, così da poter andare incontro a un’ampia gamma di esigenze ed essere applicabili in varie strutture immobili.
Al tempo stesso con la Legge di Bilancio 2017 la proroga fino al 31 dicembre 2017 interessa anche questo tipo di intervento e le spese sostenute fino a questa data che riguardino tutte le schermature solari indicate all’interno dell’allegato M del decreto legislativo 311/2006 emesso il 29 dicembre.
Tra le soluzioni oggetto dell’incentivo si ricordano le chiusure oscuranti, le tende da sole, le tende di protezione esterna e i dispositivi ombreggianti abbinati alle vetrate. La detrazione IRPEF per questa tipologia di intervento di riqualificazione energetica ammonta al 65% delle spese sostenute sia per l’acquisto del dispositivo che per la sua messa in opera e il tetto massimo previsto per legge è 60.000 euro. È necessario che, quando si richiede la detrazione, l’immobile oggetto dell’intervento sia già accatastato e non abbia carichi pendenti per quanto riguarda il pagamento dei tributi. Fanno eccezione gli immobili per i quali è già stata presentata e avviata la richiesta di accatastamento in quanto l’iter documentale già in corso attesta l’esistenza dell’edificio. Una volta ottenuta la detrazione, l’importo viene ripartito in dieci rate di pari importo dalla cadenza annuale da sottrarre all’IRPEF da versare.
Come ottenere l’ecobonus
Per poter aver diritto all’ecobonus è fondamentale che il dispositivo installato rientri per legge nella categoria delle schermature solari: infatti l’agevolazione è specificatamente indirizzata agli schermi mobili oppure dinamici che consentono di diminuire l’irraggiamento solare degli ambienti di casa.
Spesso sono presenti in combinazione con una vetrata trasparente e si caratterizzano per la capacità di adeguamento al variare della temperatura e della luce attraverso una modulazione variabile e controllata di questi parametri in base alle sollecitazioni solari.
Di conseguenza si classificano come schermature solari le tapparelle, le persiane, le veneziane e tutte le chiusure tecniche oscuranti da installare in presenza di una finestra, una portafinestra oppure di una vetrata in generale.
Le tende da sole che risultano prodotti soggetti alla detrazione fiscale al 65% sono sia quelle tecniche da interno che quelle per uso esterno: nella prima categoria rientrano tutte le tende per veranda, quelle a rullo, le zanzariere, i cappottini mobili, le pergole con schermi in tessuto e i cosiddetti winter garden esterni. Invece sono installabili sul lato interno della parete le veneziane, le tende interne plissettate, i rulli, i tendaggi avvolgibili per finestre, gli skylighter e i cosiddetti sistemi winter garden.
Invece le tende da sole aggettanti non possono essere oggetto dell’agevolazione fiscale in quanto si caratterizzano per un’esposizione a nord e quindi il loro stesso orientamento non consente a questi dispositivi di schermare i raggi solari in maniera abbastanza efficace da migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.
Chi ha diritto all’ecobonus
Tutti i contribuenti che abbiano oppure no la residenza presso l’immobile oggetto dell’intervento e che detengano un diritto reale su di esso possono accedere all’agevolazione fiscale per l’acquisto e la messa in posa delle schermature solari.
Di conseguenza rientra anche chi vive in un immobile in comodato d’uso oppure a titolo di affittuario o di inquilino. Anche i condomini possono richiedere di poter usufruire della detrazione fiscale, tuttavia in questo caso è necessario che l’installazione dei sistemi oscuranti e delle tende di protezione riguarda soltanto le parti comuni degli edifici residenziali.
Al tempo stesso possono usufruire dell’ecobonus le associazioni tra professionisti, le persone fisiche (nella categoria sono compresi anche gli esercenti arti e professioni), i familiari conviventi con la persona che detiene oppure risulta il possessore dell’immobile oggetto dell’intervento e che finanziano la messa in opera dei lavori d’installazione. Inoltre l’agevolazione riguarda gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale e tutti i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa, sia che si tratti di società di capitali e società di persone che di persone fisiche.
Come richiedere l’ecobonus
Per legge è necessario seguire un iter particolare e ben definito per poter richiedere e ottenere questo beneficio fiscale. Innanzitutto il prodotto acquistato presso un rivenditore specializzato oppure installato da un’azienda attiva nel settore deve essere contraddistinto dal marchio CE, in base a quanto previsto dalla norma EN 13659 e da quella EN 13561. Al tempo stesso il dispositivo deve avere tra gli allegati l’etichettatura CE e un libretto d’uso e manutenzione al cui interno sia descritto dettagliatamente la struttura e le caratteristiche della schermatura solare.
Soddisfatto questo requisito, è fondamentale che il rivenditore oppure l’azienda forniscano tutta la documentazione necessaria attestante l’acquisto del sistema oscurante e della sua installazione nell’edificio in questione.
Di conseguenza è basilare il rilascio della fattura al cui interno siano indicati il costo e il corso della prossima opera, il nome del prodotto, la tipologia alla quale appartiene e la dichiarazione di conformità del prodotto ai sensi del decreto legislativo 311/2006 (cioè il fatto che sia una schermatura solare fruibile della detrazione fiscale).
In secondo luogo, devono essere riportati la dichiarazione di prestazione conforme in base a quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 13659:2004, l’unità di misura impiegata per il calcolo dell’area protetta dall’irraggiamento e l’estensione in metri quadrati della schermatura e il GTOT (classe di schermatura solare) riguardante ogni singolo dispositivo. Questo dato indica la capacità dell’intero sistema serramento attraverso una misurazione fisica che valuta anche l’intercapedine e consente di determinare il miglioramento delle prestazioni termiche rispetto a quanto avviene con un diretto irraggiamento dell’immobile.
Il GTOT viene riportato all’interno delle schede tecniche dei sistemi per la schermatura solari, in quello dei tessuti del telo nel caso delle tende da esterno. Se il dispositivo installato è una pergola con schermo in tessuto o lamelle orientabili, una tenda a rullo, da sole o a veranda oppure una cappottina immobile, è necessario che nella fattura sia indicata anche la dichiarazione di prestazione del dispositivo installato conforme a quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 13561:2009.
Una volta ottenuto il documento fiscale che attesta la corrispondenza ai requisiti previsti per legge della schermatura solare, è necessario adottare specifiche modalità di pagamento indicate dalla normativa. Infatti le spese di acquisto e installazione possono essere pagate soltanto con bonifico postale oppure bancario, indicando sempre il codice fiscale o la partita Iva dell’operatore nei cui confronti si effettua il versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione IRPEF, i dati dell’unità immobiliare in questione (località, indirizzo, città e codice postale) e i riferimenti alla normativa che regola la fruizione dell’agevolazione, cioè la legge 296/2006. A questo punto, avendo a disposizione tutti i dati, è sufficiente collegarsi al sito web dell’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, accedere alla sezione apposita dedicata agli ecobonus compilare il modulo richiesto seguendo le indicazioni del sito.
Oltre ai dati sopracitati, sono richiesti anche altri elementi, come il codice che indica il determinato intervento per il quale viene richiesta la detrazione (345C per l’installazione delle schermature solari). Inoltre il beneficiario dell’agevolazione deve indicare i propri dati anagrafici, quelli catastali riguardanti l’immobile di riferimento, l’esposizione della schermatura e la tipologia alla quale appartiene.
Inoltre vanno inseriti il GTOT, la superficie in metri quadrati della finestrata protetta e della schermatura stessa, il meccanismo di regolazione, il materiale di cui è composto il dispositivo e la sua esposizione al sole rispetto ai punti cardinali.
Non bisogna dimenticare di compilare anche l’allegato F, indicando un valore pari a zero per quanto riguarda il risparmio energetico ottenuto grazie all’intervento. È necessario stampare la ricevuta dell’avvenuta registrazione e compilazione del modulo di richiesta della detrazione fiscale, per poi conservare questa documentazione insieme alle ricevute dei bonifici effettuati e alle fatture relative alle spese sostenute per l’installazione delle schermature solari per presentarle nel caso di controlli fiscali.